Statuto del Consorzio


TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI


ART. 1
DENOMINAZIONE

E’ costituito un Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione del radicchio rosso di Treviso I.G.P. e del radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., denominato “Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco”.
Il Consorzio è regolato dalle seguenti disposizioni e, in quanto il presente statuto non disponga diversamente, dalle norme di cui agli artt. dal 2602 al 2615 del Codice Civile


ART. 2
SEDE E DURATA

Il Consorzio ha sede legale in Treviso, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in Piazza Borsa 1. Qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici distaccati nella zona di produzione e, se necessario, potranno altresì, essere costituite rappresentanze in altre località italiane e straniere.
Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del seguente Statuto e da apposito Regolamento applicativo la cui efficacia deve ritenersi subordinata all’approvazione da parte dell’ente preposto.
La durata è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.


ART. 3
SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha funzione di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione IGP. In particolare:
- vigilare sul corretto uso delle denominazioni radicchio rosso di Treviso I.G.P., nelle due tipologie precoce e tardivo, e radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., così come previste dal Reg. (CE) 1263/96 e successive integrazioni e/o modificazioni, e tutelarle contro ogni abuso;
- vigilare sulla produzione dei radicchi medesimi al fine di salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari previste dal disciplinare di produzione;
- promuovere e diffondere il consumo e la conoscenza del radicchio rosso di Treviso I.G.P., precoce e tardivo, e del radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., in Italia e all’estero ed assicurarne la valorizzazione commerciale;
- assistere i produttori e i confezionatori al fine di agevolare e migliorare la produzione e la commercializzazione in Italia e all’estero del radicchio rosso di Treviso I.G.P. e del radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., anche attraverso corsi di formazione.
Il Consorzio, fra l’altro, potrà provvedere:
a) A garantire e a contraddistinguere il radicchio rosso di Treviso I.G.P. e il radicchio variegato di Castelfranco I.G.P. in virtù del controllo - attuato da parte di enti ed organismi a ciò autorizzati - delle fasi di produzione e lavorazione e con l’apposizione di speciali sigilli e/o contrassegni, secondo i vigenti regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale in vigenza. Tale attività potrà altresì esplicitarsi nello svolgimento di tutti i compiti eventualmente affidati ai sensi della normativa vigente e comunque in seguito al riconoscimento degli enti preposti.
b) Vigilare sull’uso delle denominazioni radicchio rosso di Treviso I.G.P. (precoce e tardivo), radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., nonché sull’uso dei relativi marchi, sigilli, timbri, contrassegni, e segnalare ai competenti organi ogni anomalia affinché possano impedire e reprimere ogni uso illecito o irregolare dei medesimi, così come ogni atto di sleale concorrenza inerente la produzione ed il commercio di detti prodotti, assumendo all’uopo in Italia e all’estero ogni opportuna iniziativa, in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti a tali atti e all’abuso delle summenzionate denominazioni I.G.P., anche per conto dei consorziati.
c) Promuovere, favorire, organizzare e partecipare ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare il radicchio rosso di Treviso IGP (precoce e tardivo) e il radicchio variegato di Castelfranco IGP e ad accrescerne la risonanza in Italia e all’estero, aderendo eventualmente ad organizzazioni aventi scopi analoghi o complementari ed il cui conseguimento sia comunque ritenuto utile alle finalità del Consorzio. A tal fine il Consorzio potrà assumere qualsiasi iniziativa (anche editoriale) nel campo promozionale tesa a realizzare le utilità attese.
d) Organizzare, promuovere, e sponsorizzare convegni, incontri e manifestazioni a carattere scientifico e divulgativo del prodotto ed altresì finanziare ricerche scientifiche nel campo alimentare purché attinenti all’oggetto, effettuate da organismi pubblici e/o privati.
e) Assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività utile per il conseguimento degli scopi indicati o avente comunque con essi attinenza.


TITOLO II - CONSORZIATI


ART. 4
SOCI ED ENTI SOSTENITORI

Il numero dei soci è illimitato.
Possono fare domanda di ammissione in qualità di socio del Consorzio:
a) i produttori, singoli e/o associati, della zona di tutela così come definita nei rispettivi disciplinari di produzione;
b) i confezionatori di radicchio rosso Treviso I.G.P. e di radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., i quali dispongano di magazzino di condizionamento nella stessa zona di tutela;
sempre che, i soggetti compresi nelle categorie di cui ai punti precedenti, aderiscano al sistema di controllo autorizzato.
L’adesione in forma associata, salvo il caso delle cooperative di primo grado, dovrà prevedere la presentazione di apposita delega – da parte dei propri associati – al soggetto che presenta l’istanza.
Al fine di evitare una doppia rappresentanza, i produttori associati ad una cooperativa già consorziata, non possono essere anche soci in proprio del Consorzio, se non con opportuna richiesta scritta di adesione individuale al Consorzio e relativa comunicazione alla cooperativa di appartenenza.
Possono fare domanda di ammissione a socio del Consorzio in qualità di ente sostenitore:
a) la Regione Veneto;
b) le provincie di Padova, Treviso e Venezia;
c)le C.C.I.A.A. di Padova, Treviso e Venezia;
d ) i Comuni in zona di tutela;
e) gli enti, organizzazioni, organismi, fondazioni, aventi finalità e/o interessi complementari o di settore.
Gli Enti Sostenitori non hanno gli obblighi dei soci, non detengono capitale sociale e possono partecipare all’assemblea dei soci senza diritto di voto. Gli Enti Sostenitori saranno registrati in una apposita sezione del libro soci.


ART. 5
DOMANDA DI AMMISSIONE

Chiunque, ai sensi del precedente art. 4, aspiri a far parte del Consorzio quale socio deve presentare domanda scritta nella quale espressamente si impegni ad adempiere a tutti i doveri che derivano dalla qualità di consorziato. La domanda deve contenere:
a) nel caso di produttori singoli, l’indicazione delle superfici coltivate a radicchio rosso e a radicchio variegato e delle produzioni medie di radicchio ottenute dall’azienda nell’ultimo triennio;
b) nel caso di produttori non singole persone fisiche, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l’elenco dei soci produttori di radicchio completo, per ciascuno, delle superfici investite a radicchio e delle produzioni medie, nonché la descrizione degli impianti (potenzialità e caratteristiche) per il condizionamento e conservazione del radicchio, dovrà inoltre essere indicata la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l’organo che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi della relativa delibera, la quale dovrà essere allegato in copia;
c) nel caso delle aziende confezionatrici, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul complesso dell’attività svolta dall’azienda in relazione alla commercializzazione dei radicchi nell’ultimo triennio, nonché la descrizione degli impianti e delle strutture utilizzate per il condizionamento, conservazione e commercializzazione del radicchio (potenzialità e caratteristiche).
Chiunque, ai sensi del precedente art. 4, aspiri a far parte del Consorzio quale Ente Sostenitore deve presentare domanda scritta. La domanda deve contenere:
a) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l’organo amministrativo (se presente) che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi dell’atto deliberativo;
b) copia dell’atto deliberativo contenente gli impegni di spesa e/o le iniziative da attuarsi a favore del Consorzio tutela radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco.
Sulla domanda di ammissione deciderà il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.


ART. 6
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI SOCI

I Consorziati Soci hanno l’obbligo:
1) di osservare lo Statuto ed il regolamento del Consorzio, così come approvato dall’ente preposto, nonché ogni decisione adottata dagli organi consortili;
2) di versare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
3) di versare il contributo annuale con le modalità previste dal successivo art. 27;
4) di non immettere al consumo con i loghi, i marchi e le denominazioni registrati dal Consorzio, prodotti che non abbiano superato gli appositi controlli;
5) di consentire la vigilanza, nei modi fissati dalla normativa vigente, agli Enti ed Organismi a ciò preposti legislativamente.
In caso di violazione degli obblighi assunti i consorziati saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni subiti sia dal Consorzio sia dagli altri consorziati e saranno altresì sottoposti alle sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I Consorziati hanno l’obbligo della più rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente statuto, dai disciplinari di produzione e da eventuali regolamenti e norme che potranno essere deliberati dall’Assemblea Generale dei Consorziati e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Fatta salva ogni azione legale che potesse al Consorzio competere nei riguardi del socio che venga meno ai suoi doveri verso il Consorzio, o che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti od abbia trascurato l’osservanza dello Statuto Consortile o in qualunque altro modo abbia nuociuto al Consorzio od al suo funzionamento, il Consiglio di Amministrazione applicherà in relazione alla gravità della violazione uno dei seguenti provvedimenti:
- deplorazione scritta;
- sospensione fino al termine massimo di un anno dai diritti sociali;
- nei casi di recidiva su violazioni di particolare gravità l’esclusione dal Consorzio.


ART. 7
DIRITTI DEI CONSORZIATI SOCI

Oltre al diritto esercitabile da tutti i produttori e confezionatori, anche non consorziati, di utilizzare per il prodotto che abbia le prescritte caratteristiche, i marchi e i sigilli che contraddistinguono le produzioni I.G.P.; l’appartenenza al Consorzio dà diritto a ciascun Consorziato socio:
a) ad usare per il prodotto che abbia le prescritte caratteristiche il marchio di riconoscimento del Consorzio;
b) ad usufruire dei servizi predisposti per i consorziati.


ART. 8
RECESSO

Il recesso dal Consorzio è concesso:
a) nei casi previsti dall’art. 16 ultimo comma del presente statuto;
b) quando vengano a mancare i requisiti prescritti per l’ammissione, e tale mancanza sia constatata dal Consiglio di Amministrazione;
c) per atto di libera volontà.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 2437 del Codice Civile e, salvi gli obblighi pecuniari assunti dal consorziato durante l’esercizio finanziario in corso, il recesso acquista efficacia dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne ha conoscenza.
Il consorziato recedente non avrà nei casi che precedono diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.


ART. 9
ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

L’esclusione dal Consorzio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione:
a) nei casi di cui all’art. 2527 del Codice Civile;
b) quando siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l’ammissione e l’interessato non abbia richiesto di recedere a norma dell’art. 8;
c) nel caso previsto al precedente art. 6 del presente statuto.
Nessun diritto spetta al Consorziato escluso.
Solo in caso di scioglimento del consorzio, i Consorziati concorreranno alla divisione dei beni residui del Consorzio in proporzione dei contributi da loro versati durante l’appartenenza all’Ente stesso.


ART. 10
MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi possono recedere dal Consorzio.
Qualora il recesso non sia stato richiesto nel termine prescritto di sei mesi, il vincolo consortile si trasferisce agli eredi.
La cessione dell’azienda per atto tra vivi deve essere notificata al Consorzio entro tre mesi.
L’acquirente può subentrare nella posizione di socio del Consorzio, sempre che il Consiglio di Amministrazione dia a ciò il proprio benestare.


ART. 11
REGISTRAZIONE

Da parte del Consorzio è tenuta un’apposita documentazione:
a) delle produzioni di radicchio rosso di Treviso IGP (precoce e tardivo) e di radicchio variegato di Castelfranco IGP (variegato) avente titolo, prodotte e confezionate dai singoli produttori e/o confezionatori;
b) dei sigilli rilasciati.


ART. 12
INADEMPIENZE

Nei confronti del Consorziato Socio inadempiente il Consiglio di Amministrazione può disporre, qualora non ravvisi gli estremi per l’esclusione, il divieto a tempo determinato dell’uso dei marchi Consortili.
Qualora il comportamento del socio abbia provocato danni al Consorzio, il Consorzio stesso può esperire l’azione di risarcimento sia in sede civile che penale.


TITOLO III - ORGANI DEL CONSORZIO


ART. 13
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi sociali del Consorzio:
a) l’Assemblea Generale dei Consorziati;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) i Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.


ART. 14
L’ASSEMBLEA

L’Assemblea generale è ordinaria o straordinaria.
In sede ordinaria l’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione può convocare l’Assemblea in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione del Consorzio e deve farlo quando ne sia richiesto dal Collegio dei Revisori o da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i consorziati.
La convocazione dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo avviso scritto ai Consorziati, precisando l’elenco delle materie da trattare, da fare recapitare almeno otto giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso deve essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione da effettuarsi non meno di 24 ore dopo la prima convocazione.
Fanno parte dell’Assemblea tutti i soci del Consorzio. E’ ammesso l’istituto della delega. In ogni caso ne fa parte anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Fanno inoltre parte dell’Assemblea i Presidenti o loro delegati di Fondazioni, Enti, Istituti ed altri organismi di qualificazione scientifica che aderiscono al Consorzio, senza diritto di voto.
Sono riservate all’Assemblea ordinaria le seguenti competenze:
a) la determinazione delle direttive generali e di programmazione dell’attività del Consorzio;
b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la nomina del Comitato dei Probiviri;
e) l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
f) l’approvazione dei regolamenti consortili e loro eventuali modifiche in ogni caso validi dopo l’approvazione ed il riconoscimento ministeriale;
g) ogni altro oggetto che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
Sono riservate all’Assemblea straordinaria le seguenti competenze:
a) l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, atti validi in ogni caso solo dopo l’approvazione e il riconoscimento ministeriale degli stessi;
b) la decisione di scioglimento anticipato del Consorzio.


ART. 15
RAPPRESENTATIVITA'

A ciascun consorziato spetta un numero di voti – espressi in millesimi, non inferiore ad uno – in rapporto alla quantità di prodotto controllata e/o certificata dall’organismo di controllo incaricato, risultante dalla media delle ultime tre stagioni produttive (per i soci iscritti da meno di tre stagioni produttive si dovrà considerare la produzione media ottenute nelle stagioni produttive di effettiva adesione al piano dei controlli).
Ai sensi del D.M. 4 maggio 2005, ai soci produttori, è riservata un rappresentanza pari al 66% mentre ai soci confezionatori è assicurata la rimanente percentuale del 34%.
Qualora il consorziato svolga entrambe le attività produttive di cui ai punti precedenti, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.
Nel caso in cui il Consorziato produca e/o confezioni sia Radicchio rosso di Treviso e Radicchio variegato di Castelfranco , il valore del voto del Socio è pari alla somma dei singoli valori di voto spettanti allo stesso consorziato per ciascuna IGP.
L’adesione in forma associativa dei soggetti individuati dall’art. 4 lettere a) e b) del presente statuto, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione dell’espressa delega dei singoli soggetti, consente l’utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.
Le società e gli enti collettivi consorziati intervengono all’Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di altra persona a ciò delegata dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
I Consorziati che non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri consorziati che non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti del Consorzio, mediante delega scritta.
Ciascun consorziato non può rappresentare più di un consorziato.


ART. 16
RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA

Le Assemblee tanto in sede ordinaria che straordinaria sono valide, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti e deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo (1/3) dei voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
Nel caso di modifica sostanziale, in ordine alla struttura ed agli scopi del Consorzio, i dissenzienti hanno diritto di recesso.
Qualora le delibere da adottare riguardino una sola I.G.P. per la quale il Consorzio è incaricato, la validità delle assemblee e le maggioranze necessarie all’approvazione delle delibere stesse saranno determinate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, con riguardo ai soli soggetti appartenenti alla filiera della I.G.P. per la quale si delibera.


ART. 17
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla Assemblea stessa. La nomina del segretario, che può essere scelto anche tra i consorziati, sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare a verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario con indicazione del nominativo dei presenti o dei rappresentanti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l’assemblea non decida diversamente.
Le elezioni delle cariche sociali possono anche aver luogo per acclamazione, ma normalmente avvengono per scheda.
In ogni caso le votazioni dovranno tenere conto del peso del voto espresso da ciascun votante.


ART. 18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio ed è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri eletti tra i soci dall’Assemblea che ne fissa il numero. In ogni caso, la percentuale di rappresentanza nell’organo sociale della categoria “produttori” deve essere pari al 66% della composizione dello stesso. Il restante 34% sarà composto da rappresentanti delle aziende confezionatrici. Queste percentuali potranno variare in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.
I soci non singole persone fisiche che risultano eletti, sono rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione dalle persone designate come candidati dai rispettivi competenti organi deliberanti.
La composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è così definita:
- massimo 8 componenti in rappresentanza dei produttori;
- massimo 4 rappresentanti delle Aziende confezionatrici;
equamente ripartiti tra i soggetti produttori e le Aziende confezionatrici delle due I.G.P. per il quale il Consorzio è incaricato.
In ogni caso i rappresentanti delle due categorie di cui al comma precedente, vengono votati dai soci appartenenti a ciascuna delle stesse, con la attribuzione di voti di cui all’art. 15.
Fanno inoltre parte del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo, n. 1 rappresentante delle Amministrazioni Provinciali, n. 1 rappresentante dei Comuni interessati espressi dal relativo accordo di programma, n. 1 rappresentante delle Camere di Commercio ed i rappresentanti degli Istituti, Fondazioni ed altri Organismi richiamati all’art. 26.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili con massimo di tre mandati.
Competenze del Consiglio di Amministrazione:
a) programmare l’attività del Consorzio e predisporre i bilanci;
b) deliberare sulle quote di adesione al Consorzio e sui contributi annuali;
c) esercitare l’ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio salvo quanto riservato dallo Statuto all’Assemblea ed agli altri organi del Consorzio stesso;
d) approvare l’adesione di nuovi associati;
e) determinare le sanzioni da applicare ai soci in caso di infrazioni o inadempienze.
Il Consiglio assume il personale ritenuto necessario per l’espletamento dei compiti consortili, fissandone i compiti ed il trattamento; può altresì nominare Comitati tecnici consultivi, anche fra estranei, stabilendone la composizione ed i compiti. Solo in casi eccezionali - purché attinenti a specifiche attività di tutela, promozione e valorizzazione delle produzioni per le quali il Consorzio è stato incaricato - i componenti di tali comitati potranno essere retribuiti.


ART. 19
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio elegge a maggioranza semplice nel proprio seno, con votazione segreta, un Presidente e un Vice Presidente, nomina anche un segretario per la redazione dei verbali, che può essere estraneo al Consiglio.


ART. 20
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci e tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione è fatta tramite lettera ed in modo che i Consiglieri ed i Revisori dei Conti siano informati almeno 8 giorni prima della riunione.
In casi urgenti è ammessa la convocazione con telegramma o telefax spedita almeno due giorni prima della riunione.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suo componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
La modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio che non partecipano alla riunione senza giustificato motivo, per quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.


ART. 21
IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, sempre che non perda la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione.
Ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio; a lui, pertanto, compete la firma dei contratti, della corrispondenza e degli atti.
Può delegare la firma per materie determinate, al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.


ART. 22
I REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra gli estranei al Consorzio.


ART. 23
I PROBIVIRI

Il Comitato dei Probiviri è costituito da tre membri nominati, fra gli estranei, dall’Assemblea.
I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.
Tutte le controversie tra il Consorzio ed i consorziati relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di quelle prese dagli organi del Consorzio, debbono essere deferite al Comitato dei Probiviri.
I Probiviri decidono in veste di arbitri amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura.


TITOLO IV - FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTO ANNUALE, ESERCIZIO CONSORTILE E RENDICONTO CONSUNTIVO


ART. 24
PATRIMONIO

Il fondo comune del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio nonché dei contributi versati dagli associati.


ART. 25
ENTRATE

Il Fondo comune del Consorzio è costituito:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono in proprietà del Consorzio;
b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea dei soci destina a speciali accantonamenti o ad aumento del fondo comune;
c) delle quote di ammissione di cui all’art. 26.
Le entrate del Consorzio sono costituite:
a) dall’ammontare dei contributi annuali, di cui all’art. 27;
b) dalle eventuali rendite del fondo comune;
c) dagli eventuali contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed esteri;
d) dai contributi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a carico di determinate categorie di soci che, volontariamente, decidano di aderire ad azioni particolari che, oltre ad un interesse generale, rivestano specifico interesse per alcuni associati;
e) da ogni altra entrata che non contrasti con la normativa vigente e l’interesse generale dei consorziati.


ART. 26
QUOTA DI AMMISSIONE

La quota di ammissione viene fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Possono partecipare al finanziamento del Consorzio Enti ed Istituzioni operanti nell’ambito della zona di produzione e/o in armonia con le finalità consortili.


ART. 27
CONTRIBUTO ANNUALE

I Consorziati debbono versare annualmente al Consorzio, nella misura ed entro il termine che verrà stabilito annualmente dall’Assemblea dei Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
- un contributo direttamente collegato al quantitativo di prodotto controllato e/o certificato dalla struttura di controllo designata per la specifica I.G.P.
I consorziati confezionatori che acquistano radicchio avente titolo da produttori non consorziati, sono tenuti a versare il contributo come stabilito al punto precedente.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 4 maggio 2005, si evidenzia altresì che: quando l’attività del Consorzio interessa esclusivamente una delle denominazioni per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, i costi derivanti dalla predetta attività saranno posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione a cui è rivolta.


ART. 28
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale del Consorzio decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio consta in due parti, il rendiconto della gestione ed il conto patrimoniale che devono essere redatti con criteri di prudenzialità e di sana contabilità.
Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora non copribili da riserve precedentemente costituite, dovranno essere reintegrati dai Consorziati con le medesime modalità previste dall’art. 27 del presente statuto.


TITOLO V - LIBRI OBBLIGATORI


ART. 29
LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori del Consorzio:
a) il libro dei consorziati;
b) il libro delle adunanze dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti.


TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO


ART. 30
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea con la maggioranza di cui al terzo comma dell’art. 16, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il fondo comune netto risultante dal bilancio di liquidazione va ripartito tra i consorziati, iscritti nel libro dei soci al momento della liquidazione in proporzione ai versamenti dagli stessi effettuati durante la loro appartenenza al Consorzio.
Nel caso che il fondo comune non sia sufficiente per le passività e per le spese di liquidazione del Consorzio, il residuo passivo graverà pro quota sul Consiglio di Amministrazione.






Fiori D'Inverno
Con il contributo di

Camera di Commercio di Treviso

Veneto - Tra la terra e il cielo

Provincia di Treviso

I nostri sponsors

Veneto Banca

Webdesign by 24 consulting srl
2006 COPYRIGHT CONSORZIO DEL RADICCHIO DI TREVISO
SEDE LEGALE: c/o C.C.I.A.A. di Treviso, Piazza Borsa 1, 31100 TREVISO
SEDE OPERATIVA: Villa Guidini, Via G.B. Guidini 50, 31059 Zero Branco (TV)
TEL +39.0422.486073 FAX +39.0422.489413 - consorzio@radicchioditreviso.it